ROMA – Avanti il Tribunale della capitale, lo SNARP ha ottenuto in data odierna, per un proprio associato, la sospensione dell’esecuzione a seguito di un accordo con il creditore procedente, cosi come previsto dalle nuova norma di legge, introdotta nel dicembre scorso.
L’art. 41-bis del D.L. n.
124 del 26/10/2019 (cd. decreto fiscale), convertito in Legge n. 157 del
19/12/2019 (G.U. 24/12/2019), ha previsto che un mutuatario in difficoltà, che
abbia stipulato un mutuo ipotecario per acquistare la prima casa, possa salvare
l’immobile pignorato dall’esecuzione forzata attivata non oltre il 30/06/2019,
stipulando un accordo con il creditore anche dopo l’emissione dell’ordinanza di
vendita.
La norma, avente finalità esdebitatoria, mira a tutelare i
casi più gravi di crisi economica in cui potrebbe trovarsi il debitore e nel
caso in cui la banca che ha erogato il mutuo ipotecario, sia titolare di ipoteca di primo grado ed abbia
avviato una procedura esecutiva sulla abitazione del debitore.
Il primo comma dell’art. 41-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019
dispone che il debitore che abbia subito il pignoramento, possa chiedere alla
banca la rinegoziazione del mutuo. La norma, inoltre, prevede che il debitore,
in alternativa alla rinegoziazione, possa chiedere ad una banca terza un
finanziamento, anche con l’ausilio di eventuali garanti e con surroga nella
garanzia ipotecaria, il cui ricavato verrà utilizzato per estinguere il mutuo
esistente anche facendo accesso all’assistenza della garanzia del Fondo prima
casa.
Le condizioni per la rinegoziazione del mutuo in essere o per
il nuovo finanziamento, sono espressamente definite come eccezionali temporanee
e irripetibili:
- Il debitore deve essere un consumatore
ai sensi di legge;
- Il creditore deve essere una banca
ovvero una società veicolo di cui alla L. n. 130/1999;
- Il credito deve derivare da un mutuo
ipotecario per l’acquisto della prima casa che rispetti i requisiti previsti
dal D.P.R. n. 131/1986, e il debitore deve aver imborsato almeno il 10% del
capitale;
- Sia in corso un pignoramento
notificato tra il 1/01/2010 e il 30/6/2019;
- Sia presente nella procedura solo la
banca o la società veicolo;
- L’istanza può essere presentata una
sola volta ed entro e non oltre il 31/12/2021;
- Il debito complessivo calcolato non
deve superare i € 250.000,00;
- L’importo offerto, se l’immobile è già
all’asta, non può essere inferiore al 75% del prezzo base della successiva
asta; se l’immobile è stimato, ma non si è ancora tenuta la prima asta, non
deve essere inferiore al 75% del valore stimato dal tribunale; se il debito
complessivo è inferiore al 75% dei predetti valori, dev’essere offerto l’intero
importo del debito;
- Il mutuo rinegoziato o il nuovo non possono
superare i 30 anni;
- Il debitore deve rimborsare integralmente al creditore le
spese liquidate dal giudice;
- Non deve essere pendente una procedura da sovraindebitamento
ai sensi della L. n. 3/2012.
La prima parte del quinto comma dell’art. 41-bis del D.L. n.
124 del 26/10/2019 offre alle parti del processo esecutivo uno strumento
tecnicamente simile a quello previsto dall’art. 624 c.p.c., con il vantaggio di
ottenere la sospensione dell’azione esecutiva e la ristrutturazione della
debitoria sino a 30 anni.
Invero, con istanza congiunta presentata dal creditore e dal
debitore, il Giudice dell’esecuzione, valutate le condizioni previste, ordina
la sospensione dell’esecuzione, mentre per effetto dell’accordo, si ottiene una
riduzione della debitoria complessiva e la sua rateizzazione nel tempo.
Come detto trattasi di una misura straordinaria richiedibile
sino al prossimo 31/12/2021, occorre quindi affrettarsi, prima che la
disposizione venga meno.